1. Che cos’è il 5 per mille?
Attraverso il 5 per mille lo Stato decide di destinare, seguendo l’indicazione dei contribuenti, una quota del gettito fiscale IRPEF delle persone fisiche a finalità di sostegno delle associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; degli enti di ricerca scientifica e dell'università; degli enti di ricerca sanitaria; delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
A decorrere dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare una quota anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, legge 15 luglio 2011, n. 111).
2. Il 5 per mille è una donazione o un’imposta?
Non è né una donazione, né un imposta. E’ semplicemente la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito. Non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente.
3. Quali sono gli enti/associazioni che possono beneficiare del 5 per mille?
Il 5 per mille può essere destinato a:
- associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- gli enti di ricerca scientifica e dell'università;
- enti di ricerca sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
- le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, legge 15 luglio 2011, n. 111).
4. Tutti gli enti che rientrano nei settori definiti dalla normativa possono essere destinatari del 5 per mille?
No. Per quanto riguarda gli enti e le associazioni operanti nell’ambito della ricerca e le università, è stato formulato un elenco da parte dei Ministeri competenti; per ciò che attiene invece alle onlus e al volontariato, le associazioni hanno richiesto l’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
5. Chi può destinare il 5 per mille?
Tutte le persone fisiche residenti e che abbiano maturato nell'anno fiscale un reddito soggetto a tassazione.
6. Può destinare il 5 per mille anche un extracomunitario con permesso di soggiorno in Italia?
Si, basta che abbia un regolare contratto di lavoro. Dal momento che produce reddito all’interno del territorio dello Stato, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e quindi potrà destinare una quota della fiscalità dovuta.
7. Un imprenditore può destinare il 5 per mille dei redditi prodotti dalla sua azienda?
No. Il 5 per mille si riferisce esclusivamente all’IRPEF e non all’IRES. Un imprenditore può solo destinare il 5 per mille dei suoi redditi personali.
8. Se si sceglie di sostenere un ente o un’associazione con il 5 per mille, è possibile dare il proprio contributo anche alla Chiesa con l’8 per mille?
Assolutamente si, le due cose sono totalmente diverse. L’8 per mille si riferisce ad una normativa del 1985 che prevede la destinazione dell’IRPEF complessiva a favore delle confessioni religiose o dello Stato.
9. E’ possibile considerare il 5 per mille una donazione? Si può godere delle agevolazioni fiscali previste?
No, la destinazione del 5 per mille non è una donazione e quindi non può godere delle relative agevolazioni.
10. Si può esprimere la preferenza per due o più enti diversi?
No, si può esprimere solo una preferenza. I settori sono tra di loro alternativi e lo spazio per apporre il codice fiscale è uno solo.
11. Cosa succede se non si compila lo spazio relativo al 5 per mille sul modello?
Il 5 per mille andrà direttamente allo Stato, che deciderà come utilizzarlo.
12. Cosa succede se si appone la propria firma in un settore, ma non si da indicazione del codice fiscale?
I contributi verranno ripartiti tra gli enti /associazioni che fanno parte della categoria indicata.
13. Il contributo versato è soggetto a tassazione?
No, il contributo è a fondo perduto e serve solo a sostenere l’attività istituzionale dell’ente o dell’associazione.
Attraverso il 5 per mille lo Stato decide di destinare, seguendo l’indicazione dei contribuenti, una quota del gettito fiscale IRPEF delle persone fisiche a finalità di sostegno delle associazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; degli enti di ricerca scientifica e dell'università; degli enti di ricerca sanitaria; delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
A decorrere dall’anno finanziario 2012, i contribuenti possono destinare una quota anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, legge 15 luglio 2011, n. 111).
2. Il 5 per mille è una donazione o un’imposta?
Non è né una donazione, né un imposta. E’ semplicemente la destinazione di una parte dell’imposta sul reddito. Non comporta infatti nessun aggravio economico per il contribuente.
3. Quali sono gli enti/associazioni che possono beneficiare del 5 per mille?
Il 5 per mille può essere destinato a:
- associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- gli enti di ricerca scientifica e dell'università;
- enti di ricerca sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
- le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, legge 15 luglio 2011, n. 111).
4. Tutti gli enti che rientrano nei settori definiti dalla normativa possono essere destinatari del 5 per mille?
No. Per quanto riguarda gli enti e le associazioni operanti nell’ambito della ricerca e le università, è stato formulato un elenco da parte dei Ministeri competenti; per ciò che attiene invece alle onlus e al volontariato, le associazioni hanno richiesto l’iscrizione all’Agenzia delle Entrate.
5. Chi può destinare il 5 per mille?
Tutte le persone fisiche residenti e che abbiano maturato nell'anno fiscale un reddito soggetto a tassazione.
6. Può destinare il 5 per mille anche un extracomunitario con permesso di soggiorno in Italia?
Si, basta che abbia un regolare contratto di lavoro. Dal momento che produce reddito all’interno del territorio dello Stato, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e quindi potrà destinare una quota della fiscalità dovuta.
7. Un imprenditore può destinare il 5 per mille dei redditi prodotti dalla sua azienda?
No. Il 5 per mille si riferisce esclusivamente all’IRPEF e non all’IRES. Un imprenditore può solo destinare il 5 per mille dei suoi redditi personali.
8. Se si sceglie di sostenere un ente o un’associazione con il 5 per mille, è possibile dare il proprio contributo anche alla Chiesa con l’8 per mille?
Assolutamente si, le due cose sono totalmente diverse. L’8 per mille si riferisce ad una normativa del 1985 che prevede la destinazione dell’IRPEF complessiva a favore delle confessioni religiose o dello Stato.
9. E’ possibile considerare il 5 per mille una donazione? Si può godere delle agevolazioni fiscali previste?
No, la destinazione del 5 per mille non è una donazione e quindi non può godere delle relative agevolazioni.
10. Si può esprimere la preferenza per due o più enti diversi?
No, si può esprimere solo una preferenza. I settori sono tra di loro alternativi e lo spazio per apporre il codice fiscale è uno solo.
11. Cosa succede se non si compila lo spazio relativo al 5 per mille sul modello?
Il 5 per mille andrà direttamente allo Stato, che deciderà come utilizzarlo.
12. Cosa succede se si appone la propria firma in un settore, ma non si da indicazione del codice fiscale?
I contributi verranno ripartiti tra gli enti /associazioni che fanno parte della categoria indicata.
13. Il contributo versato è soggetto a tassazione?
No, il contributo è a fondo perduto e serve solo a sostenere l’attività istituzionale dell’ente o dell’associazione.